Il mancato versamento della contribuzione sulle retribuzioni pagate ai dipendenti ha rilevanza penale.
Nel caso esaminato dalla Corte di cassazione (sentenza 56432/2017) l’imprenditore a corto di liquidità ha scelto di pagare gli stipendi ai propri lavoratori omettendo il versamento dei relativi contributi.
La difesa del datore di lavoro era fondata sull’articolo 45 del codice penale: “non è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore” che non ha però sortito gli effetti sperati in quanto i Giudici di merito, nonché la Cassazione, hanno ritenuto che l’imputato (Datore di lavoro) avrebbe dovuto, dinnanzi al contestuale sorgere delle due obbligazioni, accantonare le somme corrispondenti al debito previdenziale evitando il pagamento ai lavoratori dipendenti. Per la Suprema corte, nonostante entrambi gli adempimenti siano meritevoli di tutela, si sottolinea la prevalenza all’obbligo contributivo in quanto il mancato rispetto dell stesso comporta illecito penale a differenza del mancato pagamento ai lavoratori.
La Corte di Cassazione, con sentenza 25201/2016, finalmente, interpreta nel modo corretto le norme sul giustificato motivo di licenziamento (giustificato motivo oggettivo).
La legge di Bilancio ha confermato ed esteso l'agevolazione del Super Ammortamento sugli investimenti effettuati fino al 31/12/2017.
Il dipendente, dal 12/03/2016, tramite intermediario o direttamente, inoltra telematicamente il modulo “recesso rapporto di lavoro” necessario alla convalida delle dimissioni.
In tale modulo viene inserita la data di decorrenza, che come indicato dalla Faq
Lo Studio Mistretta augura a tutti una Pasqua piena di belle sorprese!