La Corte di Cassazione (21 aprile 2017, n. 10154) ha stabilito che deve ritenersi legittimo il licenziamento disciplinare intimato al dipendente che si assenta per malattia sulla base di una ingiustificata malattia, considerando tra l’altro il comportamento non collaborativo del lavoratore.
Nella fattispecie, la ctu medico-legale aveva confermato che il lavoratore era affetto da una finta depressione, per puro interesse personale, che era in condizioni di erogare la prestazione lavorativa e che il medico curante, nel rilasciare l’apposita certificazione, è stato indotto in errore dallo stesso lavoratore.
Il dipendente è sicuramente venuto meno all’impegno di leale collaborazione, al solo fine di perseguire e curare i propri interessi personali.
L’ar. 7 – quinques del DL. 193/2016 ha introdotto una norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito dei lavoratori dipendenti che svolgono occasionalmente o abitualmente la loro attività fuori dalla sede di lavoro (cd. Ipotesi di trasferta e trasfertista).
Pubblicato il decreto interministeriale 30 settembre 2016 (Lavoro Economia), con cui si è stabilito che la riduzione spettante alle imprese artigiane che non hanno avuto infortuni nel biennio 2014/2015
Soppressione dell’obbligo dell’F24 telematico per i pagamenti superiori a 1.000,00 euro.
La Corte di cassazione con sentenza n. 21667 del 19/09/2017 ha evidenziato, nel caso preso in esame, che le attività svolte durante il periodo di astensione dal lavoro non erano pregiudizievoli rispetto allo stato invalidante, né potevano avvalorare la tesi di una malattia fittizia.