La Corte di Cassazione, con sentenza 25201/2016, finalmente, interpreta nel modo corretto le norme sul giustificato motivo di licenziamento (giustificato motivo oggettivo).
La nozione di giustificato motivo è contenuta nell’art. 3 della legge 604 del 1966 che recita: “Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa”.
Nella prima parte si definisce il giustificato motivo soggettivo, nella seconda si definisce l’oggettivo.
Semplicemente leggendola si nota che la norma non fa affatto riferimento alle condizioni economiche dell’azienda, ma si concentra sull’attività produttiva, sull’organizzazione del lavoro e sull’efficienza, lasciando il tutto all’insindacabile scelta del datore di lavoro!
Il dipendente, dal 12/03/2016, tramite intermediario o direttamente, inoltra telematicamente il modulo “recesso rapporto di lavoro” necessario alla convalida delle dimissioni.
In tale modulo viene inserita la data di decorrenza, che come indicato dalla Faq
Il “Libretto famiglia” o il “contratto di prestazione occasionale”: sono queste le due forme contrattuali attraverso le quali i datori di lavoro potranno acquisire prestazioni di lavoro occasionale.
Come ogni anno, è arrivato il momento in cui bisogna pensare a quali redditi dichiarare e cosa poter portare in deduzione o detrazione.