La legge 96/2017 (conversione del DL 50/2017) ha confermato gli adempimenti di comunicazione e di applicazione della ritenuta (qualora intervengano nell’incasso), a carico degli intermediari e dei portali WEB; solo nei casi di locazioni brevi.
Gli intermediari individuati dall’art. 4 devono:
– trasmettere i dati entro il 30/6 dell’anno successivo
– operare ritenuta del 21% in qualità di sostituti d’imposta qualora incassino i canoni o i corrispettivi dal conduttore per poi corrispondere il canone di pertinenza del locatore a quest’ultimo.
La ritenuta, del 21%, calcolata sull’ammontare dei canoni e corrispettivi, è operata all’atto del pagamento al beneficiario (locatore/proprietario) e deve essere versata entro il 16 del mese successivo.
La stessa risulta a titolo d’imposta in presenza di cedolare secca, d’acconto nel caso in cui l’opzione non risulti esercitata.
Con il messaggio n. 4752 del 23 novembre 2016, l’Inps ha fornito indicazioni in merito ai termini di presentazione delle domande di Cassa integrazione salariale ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili
Addio ai Voucher Lavoro? Si direbbe proprio di si! La commissione Lavoro abroga completamente la disciplina del lavoro accessorio,