L’ar. 7 – quinques del DL. 193/2016 ha introdotto una norma di interpretazione autentica in materia di determinazione del reddito dei lavoratori dipendenti che svolgono occasionalmente o abitualmente la loro attività fuori dalla sede di lavoro (cd. Ipotesi di trasferta e trasfertista).
In particolare, la disposizione ha stabilito le condizioni per definire quando il lavoro può considerarsi svolto da “trasfertista” precisando che laddove esse non siano contemporaneamente soddisfatte, trova applicazione il regime normativo delle trasferte.
REGIME FISCALE E CONTRIBUTIVO DELLE TRASFERTE E TRASFERTISTI.
TRASFERTE:
In caso di trasferte fuori dal comune (sede di lavoro) si prevede la completa esenzione fiscale e contributiva delle relative indennità entro i limiti di 46,48 euro giornaliere, per trasferte in Italia, e di 77,47 euro giornaliere per trasferte all’estero (Art. 51 comma 5 TUIR).
TRASFERTISTA:
Le indennità corrisposte per il trasfertismo fanno base imponibile ai fini fiscali e previdenziali nella misura del 50% del loro ammontare (Art. 51 comma 6 TUIR).
COME DEFINIRE, QUINDI, CHI È TRASFERTISTA O MENO?
Con la legge 1° dicembre 2016, n. 225 di conversione del decreto legge n. 193/2016, in vigore dal 3 dicembre 2016, è stata introdotta una norma di interpretazione autentica del comma 6 dell’articolo 51 del Tuir. Il comma 6 dell’articolo 51 del Tuir “si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi stabilita sono quelli per i quali sussistono contestualmente le seguenti condizioni: a) la mancata indicazione, nel contratto o nella lettera di assunzione, della sede di lavoro; b) lo svolgimento di un’attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente; c) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell’attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di un’indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta”.
Secondo la norma, qualora anche una delle condizioni sopra riportate sia mancante, “è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al comma 5”.
La legge 96/2017 (conversione del DL 50/2017) ha confermato gli adempimenti di comunicazione e di applicazione della ritenuta (qualora intervengano nell’incasso), a carico degli intermediari e dei portali WEB; solo nei casi di locazioni brevi.
Con circolare del 18 novembre 2016 n. 43/E, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chiunque abbia effettuato bonifici per spese di ristrutturazione edilizie